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Art.1 Costituzione
l'anno 2003 giorno 29 del mese di aprile è stata
costituita l'associazione denominata Fragolino Camper Club,
con sede in Palermo, organizzazione non lucrativa di utilità
sociale (Onlus) che:
- persegue esclusivamente finalità di solidarietà
sociale;
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo
articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi
di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante
la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte per legge o siano effettuate a favore
di altre organizzazioni non lucrative di utilità
sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte
della medesima ed unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà
il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di
controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità,
salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Quanto indicato
nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni
previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
L'associazione ha durata illimitata.
Per il primo consiglio direttivo sono stati designati
Presidente: Corsini Paolo
Segretario: Vaccaro Nicola
Cassiere: Amato Luigi
nonchè i signori : LaVersa Giuseppe e Scuderi Giuseppe
Art.2 Attività
1. L'associazione svolge le seguenti attività:
- attività ricreativa e culturale nell'ambito campeggistico
e del turismo itinerante, promuove di concerto con comuni
ed enti locali sagre, feste, collabora e consiglia per la
realizzazione di aree di sosta ricettive per autocaravan
e roulotte.
- stipula convenzioni con campeggi, aree attrezzate, locali
ricreativi e da ristorazione, accordi per agevolazioni negli
acquisti con rivenditori del settore e agevolazioni con
officine specializzate.
L'associazione si impegna a diffondere sia al suo interno
che al di fuori una coscienza civica che salvaguardi i valori
del vivere civile e della cura dell'ambiente.
L'associazione aderisce alla Confederazione Italiana Campeggiatori
Art.3 Soci
1. Sono Soci quelli che sottoscrivono il presente Statuto
e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione
è controfirmata da 3 soci fondatori insieme alla
ricevuta del versamento della quota sociale dell'anno in
corso; l'iscrizione si intende tacitamente accolta trascorsi
120 giorni;
- entro tale termine il comitato può rigettare tale
domanda ed è tenuto a restituire l'importo versato.
In tal caso è ammesso ricorso dell'interessato da
presentarsi davanti al collegio dei probiviri previa raccomandata
con ricevuta di ritorno entro dieci giorni dal momento del
rigetto;
2. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara
di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione.
L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato.
3. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione
per:
- dimissioni volontarie;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa
per un anno;
- morte;
- indegnità deliberata dal comitato. In quest'ultimo
caso è ammesso ricorso al collegio dei probiviri
il quale decide in via definitiva.
Art.4 Diritti e obblighi
dei soci
1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee,
a votare direttamente o per delega, a recedere dall'appartenenza
all'associazione.
2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente
statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare
fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente
ed eventualmente concordato.
Art.5 Organi
1. Sono organi dell'associazione:
- l'assemblea;
- il comitato;
- il collegio dei revisori dei conti;
- il collegio dei probiviri;
Art.6 Assemblea
1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno
e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo
ritenga necessario.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione
dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare,
almeno 15 giorni prima della data fissata, mediante telefono
o con comunicazione scritta (fax, posta elettronica).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta
di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve
provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla
convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta
e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla
convocazione.
5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente
costituita con la presenza della metà più
uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi
ad altro socio.
In seconda convocazione è regolarmente costituita
qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o
per delega.
6. Ciascun socio non può essere portatore di più
di quattro deleghe.
7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza
semplice dei presenti, fatto
salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.
8. L'assemblea ha i seguenti compiti:
- eleggere i membri del comitato;
- eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti
e dei probiviri
- approvare il programma di attività proposto dal
comitato;
- approvare il rendiconto annuale;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello
statuto di cui al successivo articolo 16;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi
a carico dei soci.
Art.7 Comitato
1. Il comitato è eletto dall'assemblea ed è
composto da 5 membri. Le riunioni sono
convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine
del giorno indicante gli argomenti da
trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con
comunicazione scritta (lettera
espresso o raccomandata, telegramma, fax).
2. La convocazione può avvenire anche su richiesta
di almeno tre quinti dei suoi componenti;
in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità
di cui al comma 3, alla convocazione
entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire
entro venti giorni dalla convocazione.
3. In prima convocazione il comitato è regolarmente
costituito con la presenza della metà più
uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente
costituito con la presenza di almeno
due quinti dei suoi componenti.
4. Il comitato ha i seguenti compiti:
- eleggere il presidente;
- nominare il segretario e il cassiere;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee
di indirizzo contenute nel programma generale approvato
dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività
e autorizzandone la spesa;
- provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente
per motivi di necessità e di
urgenza;
Art.8 Presidente
1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea
presidente del comitato e membro
interno di quest'ultimo, è eletto da quest'ultimo
nel suo seno a maggioranza dei propri
componenti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo
articolo 12 e qualora non ottemperi
a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4 e 7,
comma 4.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei
confronti di terzi e in giudizio.
Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti
di competenza del comitato,
sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le
relative funzioni sono svolte dal
vicepresidente che sarebbe il componente del comitato più
anziano di età ad eccezione del
segretario e del cassiere.
Art.9 Segretario
1. Il segretario coadiuva il presidente ed è membro
interno del comitato, ed ha i seguenti
compiti:
- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro
dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- predispone il rendiconto annuale, che sottopone al comitato
e al collegio dei revisori dei conti entro il mese di marzo
dell'anno successivo.
- provvede alla tenuta del registro dei verbali della assemblea
dei soci e del consiglio direttivo
(il comitato). In caso di assenza,di impedimento o di cessazione
le relative funzioni sono svolte dal cassiere, in mancanza
anche di questi il presidente nomina, ma sempre dall'interno
del comitato, temporaneamente un altro segretario-cassiere.
Art.9bis Cassiere
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento
delle spese annotando tutto in un apposito registro, conserva
ricevute fiscali e fatture tutto in conformità alle
decisioni del comitato; rilascia ricevuta per il pagamento
ai soci delle quote sociali. Egli è membro interno
del comitato. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione
le relative funzioni sono svolte dal segretario, in mancanza
anche di questi il presidente nomina, ma sempre dall'interno
del comitato, temporaneamente un altro segretario-cassiere.
Art.10 Collegio
dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito
da tre componenti. Esso elegge nel suo seno il presidente.
2. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti
dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno
degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio
fatta per iscritto e firmata.
4. Il collegio riferisce annualmente, in merito al rendiconto,
all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita
a tutti i soci. Il presidente del collegio dei revisori
dei conti conserva un apposito libro verbale ove vengono
annotate tutte le riunioni e le decisioni deliberate dal
suo collegio.
Art.11 Collegio dei probiviri
1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione
e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra
gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta
alla determinazione inappellabile del collegio dei probiviri,
i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza
formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro
60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo
direttamente raggiunto tra le parti.
3. Il collegio dei probiviri è composto da tre componenti.
Esso elegge nel suo seno il presidente. Il presidente del
collegio dei probiviri conserva un apposito libro verbale
ove vengono annotate tutte le riunioni e le decisioni deliberate
dal suo collegio.
Il presidente della Corte d'appello è quello competente
per territorio.
Art.12 Durata delle cariche
1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di quattro anni
e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso
dell'anno decadono allo scadere
dell'anno medesimo.
Art.13 Risorse economiche
1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento
e lo svolgimento della
propria attività da:
- quote associative e contributi dei soci;
- sponsorizzazioni e pubblicità;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- introiti derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione
a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito
stabilito dal comitato.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme
congiunte del presidente e del segretario.
Art.14 Quota sociale
1. La quota associativa a carico dei soci è fissata
dall'assemblea. Essa è annuale e non è frazionabile
né ripetibile in caso di recesso o di perdita della
qualità di socio.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali
non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né
prendere parte alle attività dell'associazione.
Art.15 Bilancio o rendiconto
1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del segretario
il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
entro il 31 marzo dell'anno successivo che deciderà
a maggioranza di voti.
2. Dal rendiconto devono risultare i beni, i contributi
e i lasciti ricevuti.
3. Il rendiconto deve coincidere con l'anno solare.
Art.16 Modifiche allo statuto
1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate
all'assemblea da uno degli organi o da almeno nove soci.
Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea
con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
Art.17 Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento
alle vigenti disposizioni
legislative in materia.
Registrato il 15 05 2003 presso l'agenzia delle entrate
ufficio di Palermo 3 al n. 5116 serie 3A.
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